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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DENOMINATA
PGS CARRARESE EUGANEA A.S.D.
 
NATURA, SCOPI E FINALITÀ
 
Art.1 - Denominazione e sede
 
E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata PGS CARRARESE EUGANEA “Associazione Sportiva Dilettantistica”, Ente associativo ai sensi dell’artico 5 del D. Igs 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli arttl. 36 e segg. del Codice Civile e in ottemperanza dell'art. 90, L. 289/2002 e art. 148, c. 8, T.U.I.R.
La sede è fissata nel comune di Due Carrare attualmente in via Roma 34; l’eventuale trasferimento di sede nell’ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto.
L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
 
 
Art.2 – Scopi
 
L’associazione “PGS CARRARESE EUGANEA A.S.D.” è associazione libera e apartitica, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle attività sportive, ed attività ricreative a queste connesse, fornendo a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico sportivo. Attraverso l’esperienza del gioco e dello sport l’Associazione vuol far vivere momenti di educazione, di maturazione e di impegno in una visione della vita ispirata alla concezione evangelica dell’uomo e della realtà. Nel contesto del suo progetto l’Associazione PGS Carrarese Euganea A.S.D. s’impegna, alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo, curandone la professionalità, lo stile educativo dell’animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.
Essa, solo nei confronti dei propri soci o figli di soci e senza finalità speculative, si propone:
-la promozione e l’organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva;
-l’organizzazione e la gestione dei corsi per attività motoria; -l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’assemblea dei soci;
-la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, d’impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.
L’attività sportiva anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a campionati, viene esplicata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e d’approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico divulgativo destinati ai soli propri associati.
Scopo dell’associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti a livello Nazionale ed Interazionale, con istituti Organizzazioni operanti in ordine e scopi analoghi.
L’Associazione condividendone gli stessi principi ispiratori e riconoscendone la guida morale, accetta nella propria struttura la fattiva presenza di osservatori Salesiani delegati a tal fine dall’istituzione cui fanno capo con lo scopo di vigilare e suggerire il giusto orientamento rispetto al progetto educativo Salesiano.
A tali delegati è consentito assistere sia alle riunioni dell’assemblea generale che a quelle del consiglio direttivo, ma non hanno diritto di parola ne di voto.
Il consiglio direttivo si impegna tuttavia, a valutare con la giusta attenzione le osservazioni da loro espresse.
 
 
Art.3 -Assenza di fini di lucro
 
L’associazione non ha fini di lucro;
è espressamente esclusa, sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento, qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione conseguiti dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività.
 
 
Art.4 -Principi ispiratori
 
L’associazione è retta dai seguenti principi:
-libertà di associazione;
-democraticità della struttura;
-sovranità dell’assemblea dei soci;
-uniformità del rapporto associativo;
-uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e principio del voto singolo;
-intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa;
-eleggibilità libera degli organi amministrativi;
-trasparenza amministrativa e obbligatorietà del bilancio (rendiconto economico e finanziario);
-obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio allo scioglimento dell’associazione.
 
 
Art.5 – Durata
 
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione        .
 
  
GESTIONE
 
Art.6 - Risorse economiche - Fondo Comune
 
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote degli associati determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; contratti pubblicitari o di sponsorizzazione.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
 
Art.7 - Devoluzione del patrimonio
 
La gestione del patrimonio è affidata ai Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività dell’impiego del patrimonio associativo. In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con scopo analogo od affine previsto dall’articolo 2 del presente statuto o ad altri fini di utilità sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
In ottemperanza all’art.3 è in ogni caso tassativamente esclusa qualsiasi forma di distribuzione fra gli associati.
 
Art.8 – Affiliazione
 
L’associazione richiederà la propria affiliazione alle Federazioni o Enti di Promozione sportiva facenti capo alle discipline nelle quali intende operare, ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, ai sensi delle disposizioni di legge e dei regolamenti sportivi vigenti. Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIO e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione, delle varie Federazioni o enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli stessi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni delle autorità federali in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate
 
 
Art.9 - Gestione
 
L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali, (su delibera del consiglio direttivo, nel rispetto dell’art.3 e fatte salve le vigenti disposizioni di legge), si potranno riconoscere compensi congrui rispetto all’entità e complessità dell’impegno richiesto. Nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
 
Art.10 - Quota associativa
 
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento e se maggiorenni, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.        
La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
 
Art.11 – Esercizio finanziario e  bilancio
 
II Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario dell’esercizio finanziario precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dal termine dell’esercizio finanziario. Detti documenti saranno a disposizione di ogni associato che volesse prenderne visione nei dieci giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea di approvazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
L’anno sociale inizia il primo Luglio e termina il trenta Giugno dell’ anno successivo.
L’esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ciascun anno.
 
 
ASSOCIATI
 
 
Art.12 – Soci
 
Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifica di socio le persone fisiche o giuridiche che condividano gli scopi, le finalità e il metodo associativo ed intendono partecipare alle attività associative, sia sportive che ricreative e presentino domanda di ammissione al consiglio direttivo.
L’ adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento il diritto di recesso. Viene espressamente escluso ogni  limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto tra vivi che “mortis causa”. La quota e i contributi associativi non sono rivalutabili. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Tutti i soci godono, dal momento dell’amissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nelle quali tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in relazione a qualsiasi argomento posto all’ordine del giorno, ivi compresi l’approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti interni, l’approvazione del bilancio e la nomina degli organi direttivi, nonché la propria candidatura agli stessi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolga dopo il raggiungimento della maggiore età.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto all’elettorato attivo e passivo a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Tutti i soci hanno il dovere di:
accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione dovesse aderire; corrispondere puntualmente le quote associative ed i contributi ordinari determinati dal consiglio direttivo e gli eventuali contributi straordinari determinati dall’assemblea dei soci rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione; osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri soci, dei collaboratori dell’associazione e dei dirigenti della stessa, difendere il buon nome dell’associazione e divulgare, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi; astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione e dei suoi dirigenti e allenatori.
 
 
Art.13 -norme per l’ammissione dei soci
 
Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo;
l’aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione a socio dell’associazione, di condividerne gli scopi e le finalità associative, di conoscere e accettare il presente statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare i precetti , le condizioni e le indicazioni previste dallo statuto stesso e da eventuali regolamenti interni, nonché le delibere del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci;
alla presentazione della domanda di ammissione, ed a seguito della dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento interno, il richiedente acquisirà a tutti gli effetti la qualifica di socio (associato), la cui validità, efficacemente conseguita e perfezionata sin all’atto di presentazione della domanda stessa, è comunque sottoposta alla condizione sospensiva dell’accoglimento da parte del consiglio direttivo, il quale delibera in merito all’ammissione degli aspiranti soci e, in caso di parere favorevole, dispone l’iscrizione dell’aspirante a libro soci nel qual momento la qualifica di socio diviene operativa, nel caso di parere sfavorevole nega l’iscrizione e dispone la restituzione della quota associativa.
L’eventuale giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro tale decisione l’aspirante socio può far ricorso in appello all’assemblea dei soci per il giudizio definitivo. 
 
Art. 14 – Decadenza dei soci
 
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 36 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
Le deliberazioni prese in materia di esclusione dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelle relative alla morosità, devono essere comunicate mediante lettera anche in forma digitale ai soci destinatari e devono essere motivate. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta)  giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso, che sospende la delibera, verrà esaminato dall’Assemblea  nella prima riunione ordinaria.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 60 (sessanta) giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più riammesso.
 
 
ORGANI
 
Art.15 – Organi dell’associazione
 
Gli organi attraverso i quali l’associazione esplica le sue funzioni sono:
-          L’assemblea generale dei soci
-          Il consiglio direttivo
-          Il presidente
-          Il segretario
L’ elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è basata su criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche aderenti alle stesse federazioni cui è affiliata l’associazione, ovvero nell’ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
 
 
Art.16 – Assemblea generale dei soci
 
L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati. E’ l’Organo Sovrano, cioè il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .
L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio (rendiconto economico e finanziario).
All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
 
 
Art.17 - Compiti dell’Assemblea
 
L’assemblea riunita in via ordinaria :
-approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno trascorso e il bilancio preventivo;
-delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
nomina per elezione ogni tre anni a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo
L’assemblea è convocata, in via straordinaria per:
deliberare le modifiche statutarie, deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
 
 
Art.18 - Riunione e costituzione dell’Assemblea
 
La convocazione dell’assemblea dei soci ordinaria deve avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione per quella straordinaria 15 (quindici), mediante affissione di avviso presso la sede sociale o presso le palestre o pubblicazione sul sito internet dell’associazione o invio di posta elettronica.
 Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’assemblea è presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario della stessa e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale delle riunioni dovrà essere riportato sull’apposito libro e potrà essere consultato da ogni socio che ne faccia richiesta in segreteria.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.
Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
 
Art. 19 - Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’assemblea tra gli associati eleggibili. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, ed il segretario.  Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che soddisfino le condizioni richieste dall’art. 10 e 12 e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci; stipula tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione; compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione, affida, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
 
 
Art.20 – Presidente
 
Il Presidente dell’Associazione è nominato dal consiglio direttivo scegliendo tra i suoi componenti, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto.
Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto degli altri organi sociali e secondo le direttive impartite dall’assemblea generale dei soci e dal consiglio direttivo.
Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo  e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
 
 
Art.21 - Vice Presidente
 
Il Vice Presidente dell’Associazione è nominato dal consiglio direttivo scegliendo tra i suoi componenti, rimane in carica per un triennio e può essere rieletto.
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
 
  
Art. 22 – Segretario
 
Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo scegliendo tra i suoi componenti. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
 
 
Art. 23 - Decadenza degli organi associativi
 
I titolari degli organi associativi decadono:
per dimissioni, per revoca, quando non esplichino più l’attività inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare.
Le dimissioni, o la revoca, dei consiglieri determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza originaria dell’organo associativo.
Qualora per dimissioni o revoca il numero dei consiglieri risultasse inferiore al minimo stabilito anche dopo l’integrazione con i non eletti, il consiglio direttivo indice delle elezioni suppletive per i posti vacanti.
In caso di dimissioni del presidente spetta al vice presidente convocare entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica del consiglio direttivo, il consiglio stesso per l’elezione del nuovo presidente.
La revoca del mandato al presidente da parte del consiglio direttivo, comporta la decadenza del consiglio stesso.
In caso di dimissioni del vice presidente o del segretario il consiglio provvede a nuova nomina.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, su parere del consiglio direttivo, sentito il consigliere per la quale è proposta.
L’assemblea, costituita in modo straordinario, qualora si ravvisassero gravi motivi nella conduzione societaria da parte del consiglio direttivo,  può revocarne il mandato in toto.
 
  
NORME
 
Art. 24 - Obblighi di comunicazione
 
 La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alle Federazioni o Enti di cui si è affiliati, unitamente a copia del verbale.
 
 
Art.24 - Norma di rinvio
 
 Per quanto non previsto dai presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.                                      
Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci  del 25/05/2016
 
 

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